Statuto

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via XX Settembre 75, Padova, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “I-CARE – APS” (in esteso Institute for the Care of Adolescent and Adult Disorders and Rehabilitation) in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo APS e in presenza dei requisiti può richiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre e/o ai registri della Regione del Veneto in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera in Assemblea Straordinaria degli associati. L’associazione “I-CARE – APS” si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale previste dall’art. 5 del D.Lgs 117/2017.

ART. 2 – Finalità e scopi

L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare persegue le seguenti finalità:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie e di prevenzione;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione continua (ECM) nel settore “Salute” come previsto dalla normativa vigente e dall’Accordo Stato Regioni del 02/02/17;

g) formazione specialistica, professionalizzante e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) consulenza scientifica nel settore sociale, sanitario e manageriale. (Art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), g) e h)) del Codice del Terzo Settore);

ART. 3 – Attività istituzionale

L’associazione realizza i propri scopi, anche tramite pubblicazioni, progetti editoriali, congressi, formazione, prevenzione, attività clinica, ricerca e consulenza, riguardo a tematiche afferenti alla salute fisica e mentale delle persone, con particolare attenzione ai settori della salute mentale, delle dipendenze patologiche e delle patologie internistiche e croniche.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre effettuare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’associazione, infine, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà cooperare e collaborare con gli Enti pubblici e/o privati, Scuole di Formazione, Università, Enti di ricerca, Fondazioni, ecc. di cui agli articoli 55 e 56 dal D.lgs. 117/2017, anche mediante accreditamento o convenzione.

ART. 4 – Svolgimento dell’attività istituzionale

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 – Attività diverse da quella istituzionale

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale; esse dovranno comunque essere strumentali e secondarie rispetto all’attività istituzionale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

ART. 6 – Qualifica di socio

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. Possono divenire soci dell’associazione tutti coloro che possiedono specifiche competenze e interesse in ambito socio-sanitario, formativo e manageriale e ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e desiderino impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

 

ART. 7 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibererà sull’accoglimento o il rigetto della suddetta domanda e valuterà la presenza o meno delle specifiche competenze socio- sanitarie e/o motivazioni richieste per l’amissione. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

 

ART. 8 – Rigetto della domanda di ammissione

In caso di rigetto della propria domanda, l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

 

ART. 9 – Diritti e doveri dei soci

Dal momento della loro ammissione, tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’associazione e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile né rivalutabile. È respinta la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 10, che ne comportano la perdita.

 

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) per dimissione volontaria: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti contrari ai principi e agli scopi dell’associazione e/o attuano comportamenti scorretti e/o reiterati che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, o ancora comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

ART. 11 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le attività del volontario non può essere ricompensata in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino gli importi previsti dal predetto art. 17, comma 4 e previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente assista gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari che svolgono la propria attività in maniera non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

ART. 12 – Sostenitori

Possono inoltre essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutti coloro che erogano un loro contributo economico libero e volontario. Tali soggetti non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

 

Art. 13 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, e laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell’attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari o il 5 per cento del numero degli associati.

 

Art. 14 – Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Direttore del Comitato Scientifico; e) Il Coordinatore del Comitato Etico; f) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 15 – L’Assemblea dei soci e i suoi compiti

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta dalla totalità dei soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno da almeno tre mesi.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

● Approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

● Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il

numero dei componenti;

● Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente

dimissionari;

● Nominare e revocare, quando previsto, gli organi incaricati della revisione

legale dei conti;

● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

● Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

● Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse

generale posto all’ordine del giorno;

 

IN SEDE STRAORDINARIA:

 

● Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto;

● Deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scioglimento dell’Associazione; L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. L’Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice. Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell’assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti debbono essere tempestivamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

 

ART. 16 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente:

a) In sede ordinaria una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e dell’eventuale bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché per essere relazionata sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro dal Consiglio Direttivo;

b) In sede straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Tale adempimento deve essere formalizzato dal Presidente che si occupa della contestuale comunicazione ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea. La sua comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, pec, fax ed e-mail. L’avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati, che diventano cinque nel caso in cui gli associati superino i 500 soggetti.

 

ART. 17 – Validità assembleare

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza (metà più uno) degli associati, presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la trasformazione, la fusione nonché lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

 

ART. 18 – Modalità di voto

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall’Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, fissando le responsabilità degli altri consiglieri in ordine di attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la presidenza. È riconosciuta al Consiglio la facoltà di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono richiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti all’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati a svolgere attività professionale, in virtù delle proprie competenze, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

 

ART. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Anche in assenza di formale convocazione il Consiglio è regolarmente costituito quando tutti i suoi membri sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

 

ART. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

 elegge il Presidente e il Vicepresidente tra gli associati;

 elegge il tesoriere e il segretario;

 indica tra i soci il Direttore del Comitato Scientifico;

 indica tra i soci il Presidente del Comitato Etico;

 attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

 predispone e propone il programma annuale di attività all’Assemblea;

 individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili

dall’associazione;

 predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea

per la discussione e la sua approvazione;

 predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e

lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

 conferisce procure generali e speciali;

 assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,

qualifiche e retribuzioni;

 propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento

dell’associazione e degli organi sociali;

 riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

 ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

 delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

 

ART. 23 – Sostituzione di uno o più consiglieri

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa non fosse disponibile o fosse esaurita, esso indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

 

IL PRESIDENTE

 

ART. 24 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione. La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo che è di cinque anni. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

 

IL COMITATO SCIENTIFICO

 

ART. 25 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico svolge attività di consulenza scientifica e di verifica della qualità delle attività tecnico-scientifiche svolte dall’associazione. E’ presieduto da un Direttore che viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri soci il quale propone al Consiglio Direttivo la nomina di almeno due componenti del Comitato anche esterni all’Associazione. Il Comitato Scientifico si esprime sui temi di propria competenza ogni qual volta ne reputa la necessità e su richiesta del Consiglio Direttivo. Il comitato scientifico dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

IL COMITATO ETICO

 

ART. 26 – Il Comitato Etico

Il Comitato etico svolge attività di valutazione degli aspetti etici delle attività e delle ricerche dell’associazione e della sua aderenza ai principi e agli scopi dell’associazione. E’ presieduto da un Presidente che viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci dell’Associazione il quale propone al Consiglio Direttivo la nomina di almeno due componenti del Comitato anche esterni all’associazione. Il Comitato Etico si esprime sui temi di propria competenza ogni qual volta ne reputa la necessità e su richiesta del Consiglio Direttivo. Il comitato etico dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

L’ORGANO DI CONTROLLO

 

Art. 27 – L’Organo di controllo

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati nell’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dello stesso. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In questo caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Infine, l’Assemblea dei soci può eleggere l’Organo di controllo qualora lo si ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

 

ART. 28 – Revisore legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

ART. 29 –Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione. Il bilancio deve essere redatto obbligatoriamente, con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico-finanziaria dell’Associazione. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite disposto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, in caso contrario l’Associazione provvede alla redazione del bilancio sociale.

 

ART. 29 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori al limite di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

 

ART. 30 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni e donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione stessa, dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

ART. 31 – Reinvestimento del residuo attivo

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere usato come reinvestimento nell’associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e/o per rinnovo degli impianti, attrezzature, beni immobili necessari all’Associazione stessa. Si ribadisce l’assenza di lucro e in tal senso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. È fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Rimane qualsiasi divieto di distribuzione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 32 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere aggiornati i seguenti libri sociali:

a libro degli associati;

b registro dei volontari;

c libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Le richieste di acceso alla predetta documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione. Lo stesso, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, provvede a convocare i richiedenti presso la sede sociale affinché possano prendere completa visione della richiesta documentazione.

 

ART. 33 – Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Si ricorda che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto a favore di un’altra associazione che persegua attività analoghe ovvero a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 34

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza all’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell’Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

 

ART. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.